A partire dal 1° gennaio 2026, il regime fiscale applicabile agli impianti fotovoltaici installati su terreni agricoli subirà un’importante revisione. Il legislatore ha introdotto una distinzione più netta tra fotovoltaico “a terra” tradizionale e impianti agrivoltaici, con effetti diretti sul trattamento fiscale e sull’inquadramento dell’attività ai fini del reddito d’impresa.
La modifica si inserisce in un contesto più ampio di riequilibrio tra sviluppo delle fonti rinnovabili e tutela della funzione agricola del suolo, tema centrale nel dibattito normativo degli ultimi anni.
Stretta sugli impianti fotovoltaici a terra
Le nuove disposizioni mirano a limitare l’assimilazione automatica del fotovoltaico a terra all’attività agricola. In particolare, gli impianti che occupano il suolo agricolo in modo esclusivo e permanente, senza garantire la continuità delle coltivazioni o dell’attività pastorale, non potranno più beneficiare del regime forfettario agricolo.
In questi casi, la produzione di energia elettrica viene considerata attività autonoma rispetto all’agricoltura, con conseguente:
- esclusione dal reddito agrario;
- assoggettamento al reddito d’impresa secondo le regole ordinarie;
- perdita delle agevolazioni fiscali tipiche del comparto agricolo.
L’obiettivo dichiarato è evitare che la produzione energetica determini una riconversione massiva dei terreni agricoli, alterandone la funzione primaria.
Agrivoltaico: conferma delle agevolazioni
Diverso è il trattamento riservato agli impianti agrivoltaici, progettati per integrare produzione agricola ed energia rinnovabile. Queste soluzioni, caratterizzate da strutture sopraelevate o sistemi che consentono il mantenimento delle colture e delle attività agricole, restano incluse nel perimetro del regime agevolato.
Il legislatore riconosce l’agrivoltaico come modello compatibile con:
- la continuità della coltivazione del suolo;
- il miglioramento della produttività agricola;
- la riduzione dell’impatto ambientale;
- l’uso efficiente delle superfici disponibili.
Di conseguenza, i proventi derivanti dalla produzione di energia agrivoltaica possono continuare a essere considerati connessi all’attività agricola, entro i limiti previsti dalla normativa.
Un impianto normativo che mostra limiti interpretativi
Resta però aperta una criticità strutturale: gran parte delle regole fiscali oggi applicate al fotovoltaico agricolo si fonda su criteri risalenti, come quelli definiti dalla circolare 32/E del 2009, che non tengono pienamente conto dell’evoluzione tecnologica degli impianti più innovativi.
Secondo molti operatori e osservatori, l’attuale disciplina:
- non distingue in modo sufficientemente chiaro tra fotovoltaico tradizionale e soluzioni avanzate;
- utilizza parametri (potenza, superfici, volumi d’affari) non sempre adeguati alle nuove configurazioni impiantistiche;
- genera incertezza interpretativa in fase di progettazione e pianificazione fiscale.
Impatti per imprese e investitori
Il nuovo assetto normativo rende sempre più rilevante, in fase di sviluppo dei progetti, la qualità progettuale dell’impianto e la sua effettiva integrazione con l’attività agricola. Per imprese, investitori e operatori del settore diventa essenziale valutare attentamente:
- il modello di installazione;
- l’utilizzo del suolo;
- la compatibilità tra produzione energetica e agricola;
- le ricadute fiscali nel medio-lungo periodo.
L’agrivoltaico emerge così non solo come soluzione tecnologica sostenibile, ma anche come scelta strategica in grado di ridurre il rischio normativo e fiscale.
Verso una disciplina più coerente
Il tema solleva infine una questione più ampia: la necessità di aggiornare il quadro normativo affinché rifletta l’evoluzione reale delle tecnologie energetiche. Una definizione fiscale più chiara e moderna potrebbe favorire investimenti coerenti con gli obiettivi di transizione energetica, senza penalizzare né l’agricoltura né lo sviluppo delle rinnovabili.
In attesa di ulteriori chiarimenti interpretativi o interventi normativi, il 2026 segna comunque un punto di svolta: il fotovoltaico su suolo agricolo non è più un ambito uniforme, ma un terreno regolatorio sempre più selettivo, dove progettazione, integrazione e sostenibilità diventano elementi centrali.




